SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER L'AUTOTRASPORTO


La riforma dell’autotrasporto, nata dalla legge delega 32/2005 e compiuta dai Decreti legislativi 284 e 286 del 2005, ha profondamente innovato il sistema dell’autotrasporto merci per conto di terzi nel mercato italiano. Tra le principali novità: l’abolizione delle tariffe a forcella, la carta di qualificazione del conducente, la responsabilità condivisa tra le parti, il “semi-obbligo” del contratto scritto. Tra queste novità una di quelle più impattanti per le aziende di trasporto e per le aziende che si avvalgono del servizio di trasportatori per conto di terzi, è sicuramente quella della responsabilità condivisa.

Il Decreto legislativo 286/2005, infatti, dopo aver “raccomandato fortemente” il contratto scritto per l’esecuzione di servizi di autotrasporto, prevede (art. 7) la responsabilità condivisa tra le parti in causa: vettore, committente, caricatore e proprietario della merce.

La responsabilità condivisa può concretizzarsi in contravvenzioni emesse nei confronti di tutte le figure responsabili tra quelle sopra indicate. Gli articoli del codice della strada per i quali può essere applicabile questa forma sanzionatoria sono: Art. 61 (Sagoma limite), Art. 62 (Massa limite), Art. 142 (Limiti di Velocità), Art. 164 (Sistemazione del carico sui veicoli), Art. 167 (Trasporto di cose su veicoli), Art. 174 (durata della guida dei veicoli).

Quando la Polizia Stradale rileva un’infrazione a carico di un autotrasportatore per uno degli articoli sopra citati può chiedere l’esibizione del contratto di trasporto, se questo non è disponibile o le indicazioni in esso contenute inducono al mancato rispetto del trasportatore dei suddetti articoli, la sanzione può essere condivisa tra le parti che ne hanno su cui si accerta la responsabilità.

In particolare: quando l’infrazione è rilevata sugli articoli 61, 62 e 164 la contravvenzione può essere emessa nei confronti del caricatore che ha la responsabilità di eseguire “professionalmente” i propri compiti.

Nei casi più gravi come il trasporto affidato a vettori non iscritti o sospesi dall’albo di autotrasporto di cose per conto terzi, le sanzioni possono arrivare alla confisca della merce trasportata.

È chiaro che le imprese che si avvalgono di aziende di autotrasporto e che fino ad oggi hanno guardato al trasporto come un aspetto marginale dell’attività, sono fortemente chiamate in causa. Diventa quanto mai necessario cominciare a guardare al trasportatore come un “partner professionale” che deve esercitare il proprio compito in maniera impeccabile garantendo la qualità del servizio esercitato in condizioni di massima sicurezza.

L’articolo 11 del D. Lvo 286/2005 prevede l’esenzione della responsabilità condivisa dei committenti di trasporti di Farmaci, Rifiuti, Derrate deperibili e Merci pericolose qualora utilizzino vettori che dispongano della certificazione secondo il “CODICE DI PRATICA”.

Il Codice di Pratica è un riferimento tecnico/operativo per le imprese che esercitano attività di autotrasporto su gomma nei 4 settori di cui all'art. 9 del D.Lgs. 284/2005 (trasporti di Farmaci, Rifiuti, Derrate deperibili e Merci pericolose), che può essere applicato a qualsiasi vettore che desideri realizzare un Sistema di Gestione della Sicurezza dell'Autotrasporto per:

1. eliminare o ridurre il rischio per gli Autisti e per le Parti Interessate che possano risultare esposti ai rischi dell’Autotrasporto;

2. andare incontro ai Clienti nella soddisfazione desiderata, poiché la sicurezza è considerata come un requisito implicito desiderato dalla Clientela;

3. attuare, mantenere e migliorare continuamente un Sistema di Gestione della Sicurezza nelle aziende, avendo a riferimento uno strumento di riferimento (il CODICE).

Le aziende che otterranno la certificazione saranno iscritte in un elenco che sarà gestito dal Comitato Centrale per l'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e a cui potranno accedere i committenti.

Si evidenzia che il conseguimento di tale Certificazione fornisce una maggiore garanzia per il cliente finale, in quanto gli autotrasportatori garantiscono un servizio più "sicuro", nel rispetto delle leggi e regolamenti applicabili.

È tanto auspicabile quanto probabile che le aziende committenti nei prossimo futuro cominceranno ad avvalersi dell’operato di trasportatori certificati secondo il Codice di pratica, che diviene elemento fortemente qualificante per le aziende di trasporto.

La progettazione e realizzazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza dell'autotrasporto secondo il Codice di Pratica, è uno specifico servizio di consulenza, che lo Studio 2v, ha previsto per le imprese che esercitano attività di autotrasporto su gomma, che intendono organizzarsi con un Sistema di Gestione della Sicurezza con la finalità di conseguire la "certificazione di conformità" al Codice di Pratica.